Здравствуйте! У меня вопрос: насколько реально, находясь в Италии по гостевой визе, за 3 месяца попробовать найти работу в качестве переводчика (я владею итальянским, английским, французским, опыт работы 2,5 года) и получить рабочую визу (она вне квот, т.к. профессия переводчика им не подчиняется)?
Русская девушка знакомого моего парня-итальянца получила работу в филармонии (она музыкант, тлже проходит вне квот) и сделала рабочую визу, находясь в Италии по гостевой, не выезжая из страны.
Мы не можем с ними связаться сейчас. У кого нибудь есть подобный опыт? Советы? Спасибо.
Реально ли получить рабочую визу в Италию в качестве переводчика
ср, 08/10/2014 - 13:07 — AnastasiaRI0Здравствуйте! У меня вопрос: насколько реально, находясь в Италии по гостевой визе, за 3 месяца попробовать найти работу в качестве переводчика (я владею итальянским, английским, французским, опыт работы 2,5 года) и получить рабочую визу (она вне квот, т.к. профессия переводчика им не подчиняется)?
Русская девушка знакомого моего парня-итальянца получила работу в филармонии (она музыкант, тлже проходит вне квот) и сделала рабочую визу, находясь в Италии по гостевой, не выезжая из страны.
Мы не можем с ними связаться сейчас. У кого нибудь есть подобный опыт? Советы? Спасибо.
Re: Реально ли получить рабочую ...
вт, 24/11/2009 - 17:09 — AnastasiaRI0Добрый день!
Лично для меня это нонсонс....что можно по гостевой визе переоформить на рабочую.....рассказываю свой опыт-была 3 месяца по гостевой визе. Нашла работу, но чтобы оформить рабочую визу - мне четко дали понять (что в отделе миграции в Италии, в юридическом отделе будущей работы и в конс-ве в России), что необходимо вернуться домой и получить все необходимые документы для подачи на рабочую визу. Плюс конечно полный контракт со стороны работодателя, со всеми прописанными из контракта "суммами", налогами и тд и тп....Все бы ничего...но вот про nullaosta я имела лишь общее представление....дело в том что поменялась процедура оформления nullaosta co стороны работодателя с августа этого года....Теперь ты регистрируешься на сайте миграц службе, тебе присвают код (не буду детально рассказывать, это в общих чертах) и ждешь ответа на твою (то есть со стороны работодателя) заявку...как сказали на это может уйти от 2 до 4 месяцев....как ни крути, этот процесс никак не ускорить, как это можно было сделать до августа. Вот я и сижу...и жду........и помню, что итальянцы неспешный народ, напрягаться не будут, а еще скоро у них затяжные праздники...в общем меня это совсем уже расстроило...(((((((((
Но работу-то Вы все же нашли? И нашли людей, которые занялись Вашими документами (запросом и контрактом)
Спасибо за послезную информацию про нуллу! Удачи Вам!
Re: Реально ли получить рабочую ...
вт, 24/11/2009 - 16:47 — olgakalinina0Добрый день!
Лично для меня это нонсонс....что можно по гостевой визе переоформить на рабочую.....рассказываю свой опыт-была 3 месяца по гостевой визе. Нашла работу, но чтобы оформить рабочую визу - мне четко дали понять (что в отделе миграции в Италии, в юридическом отделе будущей работы и в конс-ве в России), что необходимо вернуться домой и получить все необходимые документы для подачи на рабочую визу. Плюс конечно полный контракт со стороны работодателя, со всеми прописанными из контракта "суммами", налогами и тд и тп....Все бы ничего...но вот про nullaosta я имела лишь общее представление....дело в том что поменялась процедура оформления nullaosta co стороны работодателя с августа этого года....Теперь ты регистрируешься на сайте миграц службе, тебе присвают код (не буду детально рассказывать, это в общих чертах) и ждешь ответа на твою (то есть со стороны работодателя) заявку...как сказали на это может уйти от 2 до 4 месяцев....как ни крути, этот процесс никак не ускорить, как это можно было сделать до августа. Вот я и сижу...и жду........и помню, что итальянцы неспешный народ, напрягаться не будут, а еще скоро у них затяжные праздники...в общем меня это совсем уже расстроило...(((((((((
Re: Рабочая в Италии для ...
вт, 24/11/2009 - 11:50 — AnastasiaRI0Да, если б так просто и хорошо это было, то сколько бы уже людей это сделали.
Re: Рабочая в Италии для ...
вт, 24/11/2009 - 11:29 — Mela-2Наконец-то прояснили ситуацию с филармонией: все, естессьно, не так, и люди сначала поженились.
В общем, чудеса отменяются. Что и требовалось доказать
Re: Рабочая в Италии для ...
вт, 24/11/2009 - 11:23 — AnastasiaRI0Наконец-то прояснили ситуацию с филармонией: все, естессьно, не так, и люди сначала поженились.
В общем, чудеса отменяются. Что и требовалось доказать
Re: Рабочая в Италии для ...
пт, 13/11/2009 - 18:25 — AnastasiaRI0Вы, кажется, не прочитали выше, начальное сообщение.
Про женитьбу я еще не уточняла (и написала об этом), про турвизы и что по ним женятся, я давно знаю. У меня совсем про другое вопрос.
Re: Рабочая в Италии для ...
пт, 13/11/2009 - 13:43 — superkoshka0но там есть еще тот факт, что они потом поженилисьВ общем, буду дальше узнавать и пробовать.
а это полностью меняет дело. По туристической визе можно спокойно жениться и автоматически получть вид на жительство на 5 лет с правом работы. И выезжать не надо.
А что вы пробовать хотите, так же как она пожениться
Re: Рабочая в Италии для ...
пт, 13/11/2009 - 13:30 — AnastasiaRI0Спасибо вам всем большое!
Законы я читаю, читаю, единственной зацепкой может стать все же эта статья 27. Ехать еще не сейчас (поэтому я еще думаю, насколько умно ехать вообще).
Иннушка, я, кажется, тоже поняла насчет форума:)
Я очень хорошо понимаю, что все не так просто, и эта мадам с филармонией из области фантастики (кстати, вчера мы наконец-то дозвонились до них, скоро я с девушкой этой лично поговорю, но там есть еще тот факт, что они потом поженились, и надо понять с какой визой они это сделали, ой, голова кругом).
В общем, буду дальше узнавать и пробовать.
Все равно, сидя в разных странах, ближе друг к другу не станешь. Так что надо что-то делать.
Re: Рабочая в Италии для ...
чт, 12/11/2009 - 23:41 — Inneste0(Я, кажется, тебя знаю по другому форуму)
Да, существует артиколо 27....
но на сколько это реально, не знаю. Я в свое время пыталась (дважды), не прошло.
Мне тогда говорили, что по этому артиколо делается пермессо на год, без права обновления (или что-то в этом роде). В общем, врать не буду. Сама не помню. А удачных случаев таких не встречала.
Про получение работы/доков не выезжая из италии по мотиву работы в филармонии - сказочка какая-то. Выезжать за соответствующей визой так или иначе надо, даже если эта девушка действительно нашла заинтересованного в ней работодателя (скорее всего знакомого).
Найти работу переводчика, да еще и без документов, к сожалению из области фантастики, если это не будут Ваши хорошие знакомые. Тут сейчас и с документами в этой области сложно. Если и есть что, то в коммерческий отдел и предлагают стаж... а это от 500 до 1000 евро в мес(ничтожно мало!) и желательно знание 5 языков и работа от звонка до звонка.
ПС: Вот сейчас пишу весь этот негатив и вспоминаю как лет пять назад мне такое писали. Но я все-равно приехала. В общем, пока сама шишки не набьешь - не поймешь.
Удачи тебе! Мой личный совет: перед тем как ехать ДОСКОНАЛЬНО изучи все законы по этому поводу(чего я в свое время не сделала, мне все казалось проще, чем есть на самом деле).
ИннУшка ;)
Re: Рабочая в Италии для ...
чт, 12/11/2009 - 16:00 — Annushka780Анастасия, это и текста закона об имиграции. Надеюсь, сами переведете )))
Articolo 27
Ingresso per lavoro in casi particolari.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4)
1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell’àmbito delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell’Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incaricato accademico o un’attività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all’estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione europea residenti all’estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell’ambito del lavoro subordinato;
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l’Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all’estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall’estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all’estero, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell’ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l’Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate «alla pari»;
r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private. (1)
2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall’ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell’autorità provinciale di pubblica sicurezza. L’autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con le Autorità di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di spettacolo, determina le procedure e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione prevista dal presente comma.
3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività.
4. Il regolamento di cui all’articolo 1 contiene altresì norme per l’attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente all’ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.
5. L’ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all’Unione europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.
5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell’interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d’ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all’approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili. (2)
(1) Lettera inserita dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.
(2) Comma inserito dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.
Articolo 27-bis(1)
Ingresso e soggiorno per volontariato.
1. Con decreto del Ministero della solidarieta’ sociale, di concerto con il Ministero dell’interno e degli affari esteri, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, e’ determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di volontariato ai sensi del presente testo unico.
2. Nell’ambito del contingente di cui al comma 1 e’ consentito l’ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di eta’ compresa tra i 20 e i 30 anni per la partecipazione ad un programma di volontariato, previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito della verifica dei seguenti requisiti:
a) appartenenza dell’organizzazione promotrice del programma di volontariato ad una delle seguenti categorie:
1) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonche’ enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione;
2) organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
3) associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;
b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e l’organizzazione promotrice del programma di volontariato, in cui siano specificate le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficera’ per espletare tali funzioni, l’orario cui sara’ tenuto, le risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonche’, ove necessario, l’indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana;
c) sottoscrizione da parte dell’organizzazione promotrice del programma di volontariato di una polizza assicurativa per le spese relative all’assistenza sanitaria e alla responsabilita’ civile verso terzi e assunzione della piena responsabilita’ per la copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per l’intero periodo di durata del programma, e per il viaggio di ingresso e ritorno. La sottoscrizione della polizza e’ obbligatoria anche per le associazioni di cui al n. 3) della lettera a) del comma 2, che abbiano stipulato convenzioni ai sensi dell’articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in deroga a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo.
3. La domanda di nulla osta e’ presentata dalla organizzazione promotrice del programma di volontariato allo Sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il medesimo programma di volontariato. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all’ingresso dello straniero nel territorio nazionale e verificata l’esistenza dei requisiti di cui al comma 1, rilascia il nulla osta.
4. Il nulla osta e’ trasmesso, in via telematica, dallo sportello unico per l’immigrazione, alle rappresentanze consolari all’estero, alle quali e’ richiesto il relativo visto di ingresso entro sei mesi dal rilascio del nulla osta.
5. Il permesso di soggiorno e’ richiesto e rilasciato ai sensi delle disposizioni vigenti, per la durata del programma di volontariato e di norma per un periodo non superiore ad un anno. In casi eccezionali, specificamente individuati nei programmi di volontariato e valutati sulla base di apposite direttive che saranno emanate dalle Amministrazioni interessate, il permesso puo’ avere una durata superiore e comunque pari a quella del programma. In nessun caso il permesso di soggiorno, che non e’ rinnovabile ne’ convertibile in altra tipologia di permesso di soggiorno, puo’ avere durata superiore a diciotto mesi.
6. Il periodo di durata del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della presente disposizione non e’ computabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9-bis.";
(1) Comma inserito dal Decreto Legislativo 10 Agosto 2007, n. 154.
Articolo 27-ter(1)
Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica.
1. L’ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all’ articolo 3, comma 4 , e’ consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove e’ stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli fini dell’applicazione delle procedure previste nel presente articolo, e’ selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell’apposito elenco tenuto dal Ministero dell’università e della ricerca.
2. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 , valida per cinque anni, e’ disciplinata con decreto del Ministro dell’università e della ricerca e, fra l’altro, prevede:
a) l’iscrizione nell’elenco da parte di istituti, pubblici o privati, che svolgono attività di ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza dell’uomo, della cultura e della società, e l’utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni;
b) la determinazione delle risorse finanziarie minime a disposizione dell’istituto privato per chiedere l’ingresso di ricercatori e il numero consentito;
c) l’obbligo dell’istituto di farsi carico delle spese connesse all’eventuale condizione d’irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi all’espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza di cui al comma 3 ;
d) le condizioni per la revoca dell’iscrizione nel caso di inosservanza alle norme del presente articolo.
3. Il ricercatore e l’istituto di ricerca di cui al comma 1 stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l’istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. Il progetto di ricerca deve essere approvato dagli organi di amministrazione dell’istituto medesimo che valutano l’oggetto della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all’oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, pari ad almeno il doppio dell’assegno sociale, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l’obbligo per l’istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
4. La domanda di nulla osta per ricerca scientifica, corredata dell’attestato di iscrizione all’elenco di cui al comma 1 e di copia autentica della convenzione di accoglienza di cui al comma 3 , e’ presentata dall’istituto di ricerca allo sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il programma di ricerca. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza di motivi ostativi all’ingresso dello straniero nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta.
5. La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di diniego al rilascio del nulla osta.
6. Il visto di ingresso può essere richiesto entro sei mesi dalla data del rilascio del nulla osta, trasmesso in via telematica alle rappresentanze consolari all’estero a cura dello Sportello unico per l’immigrazione, ed e’ rilasciato prioritariamente rispetto ad altre tipologie di visto.
7. Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica e’ richiesto e rilasciato, ai sensi del presente testo unico, per la durata del programma di ricerca e consente lo svolgimento dell’attività indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca. In caso di proroga del programma di ricerca, il permesso di soggiorno e’ rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza. Nell’attesa del rilascio del permesso di soggiorno e’ comunque consentita l’attività di ricerca. Per le finalità di cui all’ articolo 9 , ai titolari di permesso di soggiorno per ricerca scientifica rilasciato sulla base di una borsa di addestramento alla ricerca si applicano le disposizioni previste per i titolari di permesso per motivi di studio o formazione professionale.
8. Il ricongiungimento familiare e’ consentito al ricercatore, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall’ articolo 29. Ai familiari e’ rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quello del ricercatore.
9. La procedura di cui al comma 4 si applica anche al ricercatore regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ad altro titolo, diverso da quello per richiesta di asilo o di protezione temporanea. In tale caso, al ricercatore e’ rilasciato il permesso di soggiorno di cui al comma 7 in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell’effettiva residenza all’estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui al comma 4 .
10. I ricercatori titolari del permesso di soggiorno di cui al comma 7 possono essere ammessi, a parità di condizioni con i cittadini italiani, a svolgere attività di insegnamento collegata al progetto di ricerca oggetto della convenzione e compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell’istituto di ricerca.
11. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui l’Italia aderisce, lo straniero ammesso come ricercatore in uno Stato appartenente all’Unione europea può fare ingresso in Italia senza necessità del visto per proseguire la ricerca già iniziata nell’altro Stato. Per soggiorni fino a tre mesi non e’ richiesto il permesso di soggiorno ed il nulla osta di cui al comma 4 e’ sostituito da una comunicazione allo sportello unico della prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia in cui e’ svolta l’attività di ricerca da parte dello straniero, entro otto giorni dall’ingresso. La comunicazione e’ corredata da copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell’altro Stato, che preveda un periodo di ricerca in Italia e la disponibilità di risorse, nonche’ una polizza di assicurazione sanitaria valida per il periodo di permanenza sul territorio nazionale, unitamente ad una dichiarazione dell’istituto presso cui si svolge l’attività. Per periodi superiori a tre mesi, il soggiorno e’ subordinato alla stipula della convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca di cui comma 1 e si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 7 . In attesa del rilascio del permesso di soggiorno e’ comunque consentita l’attività di ricerca.
(1) Comma inserito dal Decreto legislativo del 9 gennaio 2008, n.17 .
Re: Рабочая в Италии для ...
чт, 12/11/2009 - 13:46 — Mela-2то,о чем вы пишите,из облaсти фaнтaстики. Скорее всего Вaм былa дaнa не прaвильнaя информaция,либо Вы не прaвильно поняли скaзaнное. Обменять визу нельзя. Рaбочaя визa(не путaйте с бизнес бизой,которaя не дaет прaвa нa рaботу)делaется нa основaнии чего? зaпросa рaботодaтеля!и естественно это делaется в посольстве Итaлии в России/Укрaине(не знaю откудa Вы родом). Другой aспект,это нaйти рaботу,Вы пробовaли,или только предполaгaли? Потом,это множество соотечественников живущиx нa территории Итaлии со всеми необx.докaми,т.е рaботодaтель не будет иметь проблем с оформлением,ожидaнием и т.д.
A квоты... не думaю,что из выпустят в етом или след.году,если в сентябре былa легaлизaция нелегaльно рaботaющиx.