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Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni sino al raggiungimento della maggiore età e che abbia frequentato con profitto scuole riconosciute dallo Stato italiano almeno sino all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione diviene cittadino se dichiara, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquisire la cittadinanza italiana».
Art. 2.
1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituita dalla seguente:
«f) allo straniero che risiede legalmente e stabilmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, previo svolgimento del percorso di cittadinanza di cui all'articolo 9-bis».
Art. 3.
Percorso di cittadinanza).
1. Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f), è subordinata:
a) al possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94;
b) alla frequentazione di un corso, della durata di un anno, finalizzato all'approfondimento della conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei principi della Costituzione italiana, propedeutico alla verifica del percorso di cittadinanza;
c) ad un effettivo grado di integrazione sociale ed al rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei principi fondamentali della Costituzione;
d) al rispetto degli obblighi fiscali;
e) al mantenimento dei requisiti di reddito, alloggio e assenza di carichi pendenti necessari per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. L'accesso al corso di cui al comma 1, lettera b), è consentito allo straniero che risiede nel territorio della Repubblica da almeno otto anni, su sua richiesta. Ai fini dell'accesso al corso l'amministrazione competente ha il dovere di verificare i requisiti di cui al comma 1, lettere a), d) ed e) entro 120 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Il procedimento amministrativo relativo al percorso di cittadinanza deve concludersi entro e non oltre due anni dalla presentazione della richiesta di iscrizione al corso di cui al comma 1, lettera b), e comunque non prima del compimento del decimo anno di residenza legale nel territorio della Repubblica.
4. Il Governo attua con il concorso delle regioni iniziative ed attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica, culturale e sociale dello straniero per le finalità indicate nel precedente comma a cui lo straniero stesso è tenuto a partecipare.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento di attuazione adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988 n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'Interno, sentiti i ministeri competenti, sono disciplinate le modalità di svolgimento del percorso di cittadinanza, le modalità di organizzazione ed espletamento del corso di cui al comma 1, lettera b), nonché i casi di esonero dalla frequentazione dello stesso. Il regolamento di attuazione definisce altresì gli adempimenti e le procedure idonee a verificare, da parte degli organi della Pubblica amministrazione già competenti in materia, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1».
Art. 4.
(Giuramento).
1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 10. - 1. Il decreto di acquisizione o di concessione della cittadinanza acquista efficacia con la prestazione del giuramento, che avviene nella sede della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio in base alla residenza dell'istante secondo modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 25.
2. L'interessato presta giuramento pronunciando la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, riconoscendo la pari dignità sociale di tutte le persone».
3. In occasione del giuramento viene consegnata all'interessato una copia della Costituzione della Repubblica italiana».
Art. 5.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.